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Utili attribuiti e non distribuiti dalle società ai soci di (solo) capitale e pagamento dei contributi

L’Inps, con la circolare n.84 del 10/06/2021, ha definitivamente chiarito l’annosa questione sui contributi dovuti dai soci di capitale, legittimando che sugli utili attribuiti, ma non distribuiti dalle società, i soci non sono tenuti a pagare più i contributi, come hanno fatto da vent’anni a questa parte, recependo così le indicazioni del Ministero del Lavoro costretto ad allinearsi alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione. Le nuove istruzioni hanno effetto a partire dall’anno d’imposta 2020, quindi, dalla dichiarazione dei redditi da presentare entro quest’anno 2021.

Il vecchio criterio dell’imponibilità degli utili

L’Inps, con la precedente circolare n. 102/2003, forniva indicazioni in merito alla base imponibile dei soci lavoratori di società a responsabilità limitata (id: SRL), iscritti in quanto tali alla “gestione degli artigiani e commercianti”, stabilendo, in particolare, che i contributi da versare, fermo restando il rispetto del minimale e del massimale, andavano calcolati su una base imponibile costituita anche dalla parte di reddito d’impresa dichiarato dalla SRL ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dall’effettiva destinazione che l’assemblea dei soci avesse riservato agli utili, quindi, sia se materialmente distribuiti e incassati dai soci e sia se non materialmente distribuiti e destinati a rimanere nella società stessa.

Le sentenze della Cassazione

La Corte di Cassazione, con le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019, divergendo completamente dall’orientamento dell’Inps, ha invece sempre sostenuto chei “redditi di capitale attribuiti agli iscritti alla gestione degli artigiani e commercianti derivanti dalla partecipazione a società di capitali nelle quali i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa” vanno sempre esclusi dalla base imponibile contributiva. 

Nello specifico, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra “redditi di impresa” e “redditi di capitale”, questi ultimi non devono essere assoggettati al prelievo contributivo, e devono, cioè, essere esclusi dalla base imponibile contributiva. Infatti, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23790/2019,  ha statuito che, per i soci di società, la condizione essenziale perché sorga l’obbligo di contribuzione all’Inps è la effettiva “partecipazione personale al lavoro aziendale”, mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto a pensione al termine dell’attività lavorativa)”.

Il nuovo orientamento

L’Inps, con la circolare de qua, recependo le indicazioni del Ministero del Lavoro, con la nota prot. n.7476/2020, si è allineata con l’orientamento giurisprudenziale, e pertanto, ne consegue che gli utili derivanti da mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal TUIR tra i redditi di capitale, sono esclusi da contribuzione.

Tali nuove indicazioni hanno effetto a partire dall’anno d’imposta 2020 che è l’anno per il quale si deve presentare l’attuale dichiarazione dei redditi. Il versamento del saldo dei contributi dovuti all’Inps per l’anno 2020, per la quota eccedente il minimale (id: 15.953,00 euro) e fino al massimale (id: 78.965,00 euro) è fissato, al momento, al prossimo 30 giugno, ovvero al 30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%.

Il nuovo criterio dettato dall’INPS

Il nuovo criterio

 

Dall’anno 2003 all’anno 2019

 

I soci devono versare i contributi sugli utili della società, nel rispetto del minimale e massimale contributivo, anche se non materialmente distribuiti (solo attribuiti)

 

 

A partire dall’anno 2020

 

 

I soci devono versare i contributi sugli utili della società, nel rispetto del minimale e massimale contributivo, solo se materialmente distribuiti
(non solo attribuiti)

 

Per approfondire

E’ possibile trovare ulteriori notizie per gli approfondimenti del caso, collegandosi al seguente link:

https://servizi2.inps.it/Servizi/CircMessStd/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualUrl=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%2084%20del%2010-06-2021.htm&fbclid=IwAR3wSzZ6AuGVZFBt5At7GPYeVgxQSvFF7Q4r9hpCfLe6kn2fpzmHvoXWi9A