Con circolare 84 del 10 giugno 2021 l’INPS, ritornando su precedenti interpretazioni derivanti da contrastanti sentenze della Corte di Cassazione, chiarisce che gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, disciplinati dal Testo unico delle imposte sui redditi tra i redditi di capitale, non sono ascrivibili alle disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992.
Data la complessità della materia, l’INPS statuisce che tale interpretazione varrà dal periodo di imposta 2020. L’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Napoli si esprime così: “non essendo possibile circoscrivere tale interpretazione ad un particolare periodo, andranno contestate tutte le richieste anche degli anni precedenti”. Mi sento di condividere appieno tale interpretazione.