La Corte di Cassazione, sentenza n° 11430 del 30 aprile 2021, ha statuito che non vige l’automaticità della prestazione previdenziale nei confronti del lavoratore autonomo iscritto alla Gestione Separata, a nulla valendo la circostanza che sia il committente tenuto ad effettuare il versamento dei contributi all’Ente previdenziale.
La vicenda giudiziaria nasce ad impulso di una collaboratrice in regime di monocommittenza, che si è vista rigettata dall’INPS la richiesta di pagamento dell’Indennità di Fine Rapporto ex art.19 D.L. 185/2008 astrattamente spettantele, giacché non risultavano effettuati i versamenti previdenziali da parte del committente.
La ricorrente, nella sua esposizione, riteneva applicabile l’automaticità della prestazione, pur in assenza dei versamenti previdenziali, giacché sosteneva essere integrata la previsione di cui all’art.2116 comma 1 c.c., in considerazione del fatto che la stessa non risultava essere responsabile dell’inadempimento del versamento da parte della committente, atteso che aveva effettivamente subito la ritenuta di un terzo dei contributi dovuti.
I Giudici di merito, partendo da questa considerazione, si erano espressi in suo favore, ritenendo irragionevole addossarle le conseguenze di un comportamento effettivamente non a lei imputabile.
La Corte di Cassazione, adita dall’INPS, ha, invece, precisato che il rapporto tra lavoratore autonomo e committente è altra cosa rispetto al rapporto di lavoro dipendente nei cui confronti può ritenersi valida l’applicazione dell’art.2116 comma 1 c.c., in cui è statuito che è l’imprenditore, e non il prestatore di lavoro dipendente, l’unico responsabile del versamento del contributo, ciò anche in considerazione che l’unico legittimato a richiedere la restituzione dei contributi eventualmente versati in eccedenza è il datore.
Sulla base di tali considerazioni, mancando un esplicito riferimento al principio dell’automaticità delle prestazioni nella L. 335/95, gli Ermellini hanno accolto il ricorso dell’Inps.
Con l’occasione, i Giudici nomofilattici hanno precisato che, ex adverso, il collaboratore parasubordinato può esperire l’azione risarcitoria, per il mancato pagamento dei contributi, anche mediante la procedura di cui all’art.13 Legge 1338/1962.