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Lavoratore sorpreso a svolgere attività Extra lavorativa compatibile con il suo stato di malattia, Licenziamento illegittimo!

La Corte di Cassazione, sentenza n. 9647 del 13 aprile 2021, ha riconfermato l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore in malattia a causa di evento depressivo, il quale sia stato sorpreso a svolgere attività extra lavorative durante il periodo coperto da certificazione medica.

Nel caso in oggetto, un lavoratore adiva il Tribunale per impugnare il licenziamento per giusta causa comunicato dal datore di lavoro in seguito a contestazione disciplinare dalla quale era emerso lo svolgimento di attività ricreative durante il periodo di malattia, generata da un episodio depressivo. Tali attività ritenute incompatibili con lo stato morboso del lavoratore avevano indotto il datore di lavoro, dopo lo svolgimento della procedura disciplinare, ad applicare l’estrema sanzione.

Soccombente in entrambi i gradi di giudizio, il datore di lavoro ricorreva alla Suprema Corte.

La Corte di Cassazione, confermando il disposto dei Giudici di merito, ha affermato che, sulla scorta del concetto di malattia costituzionalmente identificato, l’evento impeditivo della prestazione lavorativa deve essere inteso non come assoluta impossibilità di svolgere una qualsivoglia attività, bensì come incapacità del lavoratore di svolgere le mansioni a lui affidate. Sarà onere di quest’ultimo in sede di contenzioso giudiziario dimostrare la compatibilità dello stato morboso con lo svolgimento di altre attività, mentre resta al Giudice la valutazione concreta circa l’eventuale inesistenza dell’evento morboso o dell’eventuale pregiudizio che le suddette attività potrebbero comportare per la normale guarigione. In particolare, le attività extra lavorative rappresentano una violazione dei doveri di correttezza e buona fede cui è tenuto il lavoratore sia quando l’attività in oggetto sia idonea a dimostrare l’inesistenza dello stato di malattia, sia quando l’attività svolta possa recare un pregiudizio o ritardare la guarigione dall’evento morboso.

Nel caso in oggetto, non era emersa una progettazione fraudolenta dell’evento di malattia da parte del lavoratore, né tantomeno i comportamenti da questi tenuti sono stati ritenuti ostacolo alla guarigione.

Pertanto, per le esposte ragioni la Suprema Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro.