La Corte di Cassazione, sentenza n°14062 del 21 maggio 2021, ha confermato che le indennità spettanti in caso di cessazione del rapporto di lavoro sono assoggettate alla prescrizione quinquennale exarticolo 2948 c.c., n° 5 a prescindere dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato.
Nel caso de quo, la Corte di Appello di Napoli in parziale accoglimento del gravame proposto da un agente di commercio, in riforma della sentenza del Tribunale della medesima sede, aveva condannato la società mandante al pagamento, in favore dell’appellante, dell’indennità sostitutiva del preavviso ex art. 1750 c.c. ritenendo che il diritto alla stessa fosse soggetto al termine di prescrizione decennale e che tale termine, decorrente dalla risoluzione del rapporto nel giugno 1992, fosse stato interrotto prima con lettera dell’agente ricevuta dalla società in data 24/12/1993 e successivamente con il ricorso in riassunzione depositato in data 13 novembre 2003.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso la società, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., n°5, in ordine all’applicazione del termine di prescrizione ordinario in luogo del termine quinquennale (Cfr. Cass. 15795/2008).
Orbene, la Suprema Corte ha accolto il ricorso e cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione. In particolare, gli Ermellini hanno evidenziato che in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le indennità spettanti sono assoggettate alla prescrizione quinquennale ex articolo 2948 c.c., n°5 e non all’ordinario termine decennale; ciò a prescindere dalla natura, retributiva o previdenziale, dell’indennità medesima, ovvero dal tipo di rapporto, subordinato o parasubordinato in essere, in ragione dell’esigenza di evitare le difficoltà probatorie derivanti dall’eccessiva sopravvivenza dei diritti sorti nel momento della chiusura del rapporto. Sul punto, hanno continuato gli Ermellini, la motivazione del dettato normativo trova la sua ragione giustificativa nell’opportunità di sottoporre a prescrizione breve i diritti del lavoratore che sopravvivano al rapporto di lavoro, in quanto nati nel momento della sua cessazione e di evitare, in tal modo, le difficoltà probatorie derivanti dall’esercizio delle relative azioni troppo ritardate rispetto all’estinzione del rapporto sostanziale. Tale ratio legis sussiste per qualsiasi tipo di indennità, sia di natura retributiva sia previdenziale ed anche nel caso in cui si tratti di rapporto parasubordinato. Da ultimo, l’assenza di distinzioni nell’art. 2948 c.c., n° 5 comporta la inclusione, nella sua previsione, di qualsiasi credito del prestatore di lavoro, purché esso trovi causa nella cessazione del rapporto, e quindi anche per l’indennità sostitutiva del preavviso.